Regolamento (CE) n. 261/04: i suoi diritti come passeggero/a
Può avvalersi di determinati diritti ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 se il suo volo è stato cancellato o ha subito un ritardo prolungato oppure le è stato negato l’imbarco su un volo per il quale aveva una prenotazione confermata. La compagnia aerea che opera il volo è responsabile di garantirle questi diritti.
Rimborsi
Qualora abbia un biglietto da/per gli Stati Uniti, si applica anche il regolamento sui rimborsi del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti.
Validità
Il Regolamento si applica ai/alle passeggeri/e:
- in partenza dalla Svizzera o dall’UE e in arrivo in Svizzera o nell’UE
- solo se in possesso di una prenotazione confermata sul volo in questione
- solo se il check-in è stato effettuato prima dell’ultimo orario di check-in indicato (a meno che il volo non sia stato cancellato)
- se non è stato indicato nessun orario, se il check-in è stato effettuato almeno 45 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato
- solo se in possesso di un biglietto a una tariffa disponibile al pubblico
Servizi di assistenza
Trattasi di: pasti adeguati al tempo di attesa, pernottamento in albergo ove necessario, compresi i costi di trasferimento e l’opzione di comunicare con due brevi telefonate, fax o e-mail. La compagnia aerea non ha l’obbligo di fornirle questi servizi di assistenza qualora fornendoli la partenza fosse ulteriormente ritardata.
Overbooking
Se le è stato negato l’imbarco su un volo prenotato a causa di overbooking, contro la sua volontà, ha diritto a ricevere i servizi di assistenza dalla compagnia aerea. Le sarà inoltre offerta un’opzione di trasporto alternativa verso la destinazione finale da lei prenotata alla prima occasione possibile e a condizioni analoghe.
In base alla disponibilità di posti, in alternativa può scegliere un’opzione di trasporto verso la destinazione finale in una data successiva più comoda. Tuttavia, in questo caso dovrebbe sostenere personalmente i costi di vitto, alloggio e trasferimento. Se le è stato negato l’imbarco contro la sua volontà o volontariamente, ha il diritto di usufruire di un volo alternativo o di un rimborso e una compensazione pecuniaria, che possono essere pagati tramite bancomat, bonifico bancario o, con il suo consenso, sotto forma di voucher. L’importo del pagamento dipende dalla distanza della tratta di volo prenotata e dal trasporto alternativo che le è stato offerto:
- compensazione pecuniaria pari a 250 EUR per i voli fino a 1.500 km
- 400 EUR per i voli compresi tra 1.500 km e 3.500 km e per i voli all’interno dell’Europa
- 600 EUR per i voli di oltre 3.500 km
La base di calcolo per determinare la distanza è l’ultima destinazione per la quale il/la passeggero/a subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
Il pagamento della compensazione pecuniaria sarà pari solo al 50% degli importi sopra indicati, vale a dire 125 EUR, 200 EUR o 300 EUR, se le viene offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non sia successivo a quello del volo originariamente prenotato di più di 2 ore per i voli fino a 1.500 km, di più di 3 ore per i voli compresi tra 1.500 km e 3.500 km o di più di 4 ore per tutti i voli superiori a 3.500 km.
Lei non può avvalersi del pagamento e dei servizi descritti in precedenza qualora l’imbarco le sia negato per sua colpa, per motivi di salute o sicurezza o qualora non sia in possesso dei necessari documenti di viaggio, o questi siano insufficienti.
Cancellazione
Se il suo volo viene cancellato, ha gli stessi diritti al trasporto alternativo, ai servizi di assistenza, al rimborso e alla compensazione pecuniaria specificati sopra.
Tuttavia, non ha diritto a ricevere alcuna compensazione ai sensi del Regolamento (CE) se l’evento è attribuibile a circostanze straordinarie che non avrebbero potuto essere evitate, pur adottando tutte le misure del caso. Tali circostanze eccezionali includono, ad esempio, maltempo, instabilità politica, scioperi, rischi di sicurezza o imprevedibili carenze nella sicurezza del volo.
Inoltre, non vi è alcun diritto alla compensazione pecuniaria qualora:
- il/la passeggero/a sia stato/a informato/a della cancellazione almeno 14 giorni prima della partenza
- il/la passeggero/a sia stato/a informato/a della cancellazione tra 14 e 7 giorni prima della partenza e il volo alternativo parta non oltre 2 ore prima dell’ora di partenza del volo originario o arrivi non oltre 4 ore dopo l’orario di arrivo previsto
- il/la passeggero/a sia stato/a informato/a della cancellazione meno di 7 giorni prima della partenza e il volo alternativo parta non oltre un’ora prima dell’ora di partenza del volo originario o arrivi non oltre 2 ore dopo l’orario di arrivo previsto.
Ritardi
I ritardi, come definiti nel Regolamento (CE) 261/04, si verificano quando un volo è ritardato rispetto all’orario di partenza previsto di 4 ore per i voli superiori a 3.500 km, di 3 ore per i voli compresi tra 1.500 km e 3.500 km e per i voli superiori a 1.500 km all’interno dell’UE, e di 2 ore per i voli fino a 1.500 km. Se per il suo volo è previsto un ritardo rilevante, lei ha diritto a ricevere i servizi di assistenza dalla compagnia aerea.
Per i ritardi superiori a 5 ore, lei ha diritto al rimborso entro sette giorni del costo del biglietto per le parti del viaggio non completate o per le parti del viaggio già completate se il ritardo ha reso inutile il viaggio rispetto al suo scopo iniziale. Ove necessario, lei ha inoltre diritto all’ulteriore trasporto verso il punto di partenza iniziale alla prima occasione possibile.
Sistemazione in classe inferiore
Se viene sistemato/a in una classe inferiore, ha diritto a una compensazione pecuniaria entro 7 giorni. L’importo del pagamento dipende dalla tratta di volo acquistata e dalla tariffa corrisposta per ciascuna tratta:
- per le distanze fino a 1.500 km, la compensazione pecuniaria ammonta al 30% della tariffa pagata per tratta
- per le distanze comprese tra 1.500 km e 3.500 km e per i voli all’interno dell’Europa superiori a 1.500 km, la compensazione pecuniaria ammonta al 50% della tariffa pagata per tratta
- per le distanze superiori a 3.500 km, la compensazione pecuniaria ammonta al 75% della tariffa pagata per tratta
Per consultare i suoi diritti ai sensi del Regolamento (CE) 261/04, la invitiamo a contattare il nostro reparto Customer Feedback Services.
Centro di conciliazione
Se il suo viaggio era a fini privati, in caso di controversia sui voli ha il diritto di contattare l’organo arbitrale neutrale Schlichtung Reise & Verkehr e.V.
Questa risorsa è disponibile in caso di questioni relative a:
- imbarco negato, imbarco ritardato o cancellazione del volo
- distruzione, danneggiamento, perdita o ritardo nel trasporto del bagaglio
- violazione degli obblighi nel trasporto di passeggeri/e con disabilità e passeggeri/e con mobilità ridotta
- violazione degli obblighi nella cancellazione dei contratti di trasporto
se
- lei ha già contattato SWISS per comunicare la sua richiesta e non ha ricevuto una risposta entro due mesi
- lei non è d’accordo con l’elaborazione della sua richiesta o con il trattamento dei sui reclami da parte di SWISS
- il suo reclamo non è/era pendente dinanzi a un tribunale o non è stato regolato
- il suo è un viaggio privato